Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?
Sì; il comma 1 dell’art. 21 del DPR 120/2017 prevede che la dichiarazione obbligatoria da inviare ad ARPA deve contenere gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.
Cosa si intende per normali pratiche industriali?
Ciò che è previsto all'allegato 3 del DPR 120/2017, in particolare:
la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
la riduzione volumetrica mediante macinazione;
la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
Rispetto alla normativa precedente non è più incluso il trattamento a calce.
Quali sono i materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017?
L’art. 2, comma 1, lettera c) riporta la seguente definizione:
c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.